Normativa D.P.I.

Premessa

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piщrischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81). Le norme di sicurezza ed igiene del lavoro attualmente in vigore in Italia, e in particolar modo il D.Lgs. 81/2008, prevedono un organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e protezione collettiva e l’eliminazione alla fonte di qualunque tipo di inquinante sia presente nell’ambiente di lavoro. L’utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale è quindi sempre subordinato alla corretta verifica dell’avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio. Infatti, il D.Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo dei D.P.I. solo quando l’adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all’eliminazione di tutti i fattori di rischio.

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piщrischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81). Le norme di sicurezza ed igiene del lavoro attualmente in vigore in Italia, e in particolar modo il D.Lgs. 81/2008, prevedono un organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e protezione collettiva e l’eliminazione alla fonte di qualunque tipo di inquinante sia presente nell’ambiente di lavoro. L’utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale è quindi sempre subordinato alla corretta verifica dell’avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio. Infatti, il D.Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo dei DPI solo quando l’adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all’eliminazione di tutti i fattori di rischio.

Caratteristiche generali e requisiti

I D.P.I. devono:

  • essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore

  • tener conto delle esigenze e della salute del lavoratore

In generale devono garantire:

dovrebbero essere leggeri, adattabili, tali da assicurare comfort termico, traspirabilità e dimensioni limitate

il costo unitario non deve essere troppo elevato, devono essere di alta durata ed efficienti

devono esserci indicazioni su limiti d’uso, tempo utile prima della scadenza, istruzioni per l’uso, corretta manutenzione ed immagazzinamento

deve esserci assenza di rischi aggiuntivi, innocuità, solidità, efficienza protettiva, adeguata durata della potenziale protezione, e data di scadenza utile

ridotto disagio nell’indossarli, funzionalità pratica, compatibilità con altre protezioni

Categorie

I DPI sono divisi in tre categorie a seconda dei rischi:

dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi; tali dispositivi sono autocertificati dal produttore

dispositivi non rientranti nella I e III categoria, certificati da un organismo di controllo autorizzato (marchiatura CE)

dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi; comprendono tutti i D.P.I. per le vie respiratorie, sistemi anticaduta e D.P.I. per la protezione dagli agenti chimici aggressivi; per tali dispositivi, oltre a soddisfare i requisiti per la certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato (come quelli di II categoria), i produttori adottano anche un sistema di controllo qualità che aggiunge una seconda certificazione al prodotto (oltre alla CE).

Sostituzione di un D.P.I.

Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l’operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l’operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l’insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i D.P.I..

Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l’operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l’operatore rileva una non piщperfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l’insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.

Normative di riferimento dei dispositivi divisi per categoria

I D.P.I. per la protezione delle vie respiratorie, detti anche APVR (apparecchi protezione vie respiratorie), sono dispositivi di III Categoria che servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive quali gas, polveri e vapori, mediante filtraggio. Questi D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva (ad esempio impianti di aerazione).

Gli APVR si dividono in:

APVR A FILTRO
mascherine antipolvere monouso (norma di conformità EN 149:2001+A1:2009)
mascherine antipolvere a filtrazione batterica per operatori sanitari (facciale filtrante FFP3 NR) monouso a tre lembi con valvola di esalazione (norma di conformità EN 149:2001+A1:2009 e Certificazione secondo la EN14683:2005 in classe II R, per la protezione da fluidi e schizzi e superamento della prova di efficienza batterica).
semimaschere (norme di conformità EN140).
maschere a pieno facciale classe 1 (con bardatura a 4 punti di aggancio) e di classe II (con bardatura a 6 punti di aggancio) con attacco filtri a baionetta e visiera (norma di conformità EN 166:1998 e EN136:2001

APVR ISOLANTI
autonomi – autorespiratori (norma di conformità EN137)
non autonomi – a circuito d’aria respirabile (norma di conformità EN139)

I filtri vengono poi classificati con una sigla (in base alla tipologia), con un numero (da 1 a 3 in base al potere filtrante), e con un colore (in base alla sostanza che filtrano), e sono suddivisi come segue:

antigas A, B, E, K (1÷3) (EN 14387)
ad assorbimento
a reazione chimica
a catalisi
antipolvere P (1÷3) (EN 143)
combinati ABEK (1÷3) P(1÷3)

dpi arti superiori

I D.P.I. per gli arti superiori riguardano in particolare le mani e gli avambracci, maggiormente esposti ai rischi durante il lavoro e, in particolare in lavori riguardanti:

Manipolazione di prodotti acidi o alcalini disinfettanti e detergenti corrosivi
Lavori con masse calde o esposizione al calore
Lavorazione di vetri piani
Sabbiatura
Lavori in impianti frigoriferi
Disossamento e squartamento
Saldatura manipolazione di spigoli vivi sostituzione di coltelli nelle taglierine
Attività di taglio in macellazione

I guanti e i manicotti devono proteggere dai rischi derivanti dalle diverse tipologie di lavoro; per questo motivo, oltre ad avere una normativa in comune (EN420), ogni diverso rischio comporta una diversa normativa:

Guanti e manicotti – norma di conformità EN420
Rischi meccanici ed elettrostatici – norma di conformità EN388
Rischi elettrici/folgorazione- norma di conformità EN60903
Rischi chimici e microbiologici  – norma di conformità EN374
Rischi da freddo – norma di conformità EN511
Rischi da calore e fuoco – norma di conformità EN407
Rischi da vibrazioni – norma di conformità EN420

Inoltre le varie tipologie di rischi impongono la scelta di materiali specifici per la costruzione dei dispositivi, e in particolare:

guanti in nitrile, vinile, polietilene o lattice (per proteggere dall’assorbimento di sostanze chimiche)
guanti in gomma vinilica o neoprenica (per proteggere da elementi chimici corrosivi come acidi e/o alcali o derivati del petrolio)
guanti in cuoio, nylon rivestito (per proteggere da rischi meccanici)
guanti in materiale dielettrico (per l’isolamento elettrico)

Questi ultimi, in particolare, devono essere costruiti in pezzo unico senza cuciture, in materiale speciale e con spessore unico e costante ed essere dotati di manichetta che copra l’avambraccio.

D.P.I. occhi

I DPI per la gli occhi sono indispensabili in tutti quei lavori in cui si può incorrere in rischi derivanti da schegge, materiali roventi, sostanze caustiche o corrosive, radiazioni, e più in generale, derivanti dalle seguenti attività lavorative:

  • Saldatura, molatura e tranciatura
  • Mortasatura e scalpellatura
  • Lavorazione e finitura di pietre
  • Uso di estrattori di bulloni
  • Uso di macchine asportatrucioli
  • Fucinatura a stampo
  • Rimozione e frantumazione di schegge
  • Sabbiatura
  • Manipolazione di prodotti acidi o alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
  • Impiego di pompe a getto liquido
  • Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
  • Esposizione al calore radiante
  • Impiego di laser

I dispositivi di protezione degli occhi e del viso sono occhiali a stanghette, occhiali a maschera, occhiali di protezione contro raggi X e laser, radiazioni UV, IR e visibili, schermi facciali, maschere e caschi per saldatura ad arco

Tali DPI possono prevenire lesioni oculari meccaniche (derivanti da schegge, polveri, etc.), termici (derivanti da caldo e freddo)
chimici (derivanti da acidi ed alcali), ottici (derivanti da raggi UV, laser ed infrarossi).

Tutti i sopracitati dispositivi sono seguono la norma di conformità EN166

Per aumentare il livello di protezione, i DPI per la protezione degli occhi possono essere integrati con degli appositi filtri:

  • Filtri per saldatura (norma di conformità EN169)
  • Filtri per raggi ultravioletti (norma di conformità EN170)
  • Filtri per raggi infrarossi (norma di conformità EN171)
  • Filtri di protezione solare per uso industriale (norma di conformità EN172)

I D.P.I. per la protezione dell’udito (otoprotettori) sono necessari per prevenire la ipoacusia professionale, un indebolimento dell’apparato uditivo grave poichè non rimarginabile.

I dispositivi di protezione sono necessari quando si è sottoposti a rumori superiori a 85 Db di media giornaliera e, in particolare, a rumori che superano i 90 Db istantanei e, più in generale, in ambienti di lavoro quali:

Lavoro in prossimità di presse per metalli
Uso di utensili pneumatici
Attività del personale a terra degli aeroporti
Battitura di pali
Lavorazioni del legno
Lavorazioni tessili
Esisteno vari tipi di D.P.I. raggruppabili in 3 gruppi:

Cuffie (norma di conformità EN 352-1)
abbinate ad elmetto (norma di conformità EN 352-3)
attive, con radio incorporata (norma di conformità EN 352-4)
Tappi auricolari (norma di conformità EN 352-2)
Archetti (norma di conformità EN 352-2)
Oltre alla norma di conformità di riferimento, gli otoprotettori devono riportare la lettera che contraddistingue il tipo di frequenza da cui proteggono, e in particolare:

L (protezione da frequenze da 65 Hz a 250 Hz)
M (protezione da frequenze da 250 Hz a 2000 Hz)
H (protezione da frequenze da 2000 Hz a 8000 Hz)

I DPI per la testa si riducono ad un unico dispositivo: l’elmetto (o casco).
L’elmetto è composto da una calotta di protezione esterna, una bardatura interna regolabile e da una fascia antisudore interna.
Le caratteristiche fondamentali devono essere le seguenti:

  • Capacità di ammortizzare gli urti
  • Resistenza alla perforazione
  • Resistenza agli impatti

Possono essere integrati da accessori quali cuffie, visiere e cintini sottogola che completano l’equipaggiamento di sicurezza in particolri situazioni nelle quali sono richiesti ulteriori DPI.
Il D.P.I. va sostituito ogni 5 anni dalla data di fabbricazione e segue la norma di riferimento EN397.

I DPI per la protezione degli arti inferiori spesso vengono ricollegati unicamente alle scarpe antinfortunistiche; in realtà i DPI sono diversi e differenziati per proteggere le varie parti degli arti inferiori:

  • scarpe (norma di conformità EN20345)
  • ginocchiere (norma di conformità EN 14404)
  • ghette (norma di conformità EN420)

Ovviamente quelli indispensabili sono le scarpe, necessarie in tutti i contesti lavorativi a differenza di ghette e ginocchiere utilizzate solamente in alcuni settori in cui è necessario proteggere polpacci e ginocchia.


Le calzature di sicurezza o, come è più solito, scarpe antinfortunistiche, sono diversificate mediante la lettere e numeri che identificano particolari caratteristiche:

CALZATURE SB:

  • Puntale con resistenza a 200 joule
  • Tomaia in pelle crosta o similare
  • Altezza minima della tomaia
  • Resistenza della suola agli idrocarburi

CALZATURE S1 stesse caratteristiche dell calzature SB, e in più:

  • Area del tallone chiusa
  • proprietà antistatiche (includono la marcatura “A”)
  • Assorbimento degli impatti dell’area del tallone (includono la marcatura “E”)
  • Resistenti agli idrocarburi

CALZATURE S1P stesse caratteristiche dell calzature S1, e in più:

  • Lamina antiperforazione (includono la marcatura “P”)

CALZATURE S2 stesse caratteristiche dell calzature SB, e in più:

  • Area del tallone chiusa
  • Proprietà antistatiche (includono la marcatura “A”)
  • Assorbimento degli impatti dell’area del tallone (includono la marcatura “E”)
  • Resistenti agli idrocarburi
  • Impermeabilità all’acqua

CALZATURE S3 stesse caratteristiche dell calzature S2, e in più:

  • Lamina antiperforazione (includono la marcatura “P”)
  • Suola scanalata (ramponi)

CALZATURE S4 stesse caratteristiche dell calzature S1, e in più:

  • Resistenza agli idrocarburi (ORO)

CALZATURE S5 stesse caratteristiche dell calzature S4, e in più:

  • Lamina antiperforazione (P)
  • Suola scolpita o tassellata

In aggiunta alle suddette caratteristiche, le scarpe antinfortunistiche posso avere caratteristiche aggiuntive:

  • AN – “Ankle Protection” (protezioni per caviglia, ≤ 10 kN). Il valore medio risultante dal test non deve superare i 10kN, e nessun singolo valore deve superare i 15kN. 

  • CI – “Cold Insulation” (Isolamento dal freddo, testato a -17 ºC). Durante il test, la diminuzione di temperatura della parte interna della suola non deve essere superiore a 10ºC

  • CR – “Cut Resistance”, (Resistenza della tomaia al taglio, ≥ 2,5). La protezione dal taglio è conferita inserendo svariati strati di Kevlar fra il rivestimento interno e la tomaia. Questo tipo di calzature deve avere uno strato non removibile di materiale protettivo spesso almeno 3 cm, che vada dal puntale al tallone, fino alla fine della calzatura.

  • ESD – “Electrostatic Discharge” (cioè “scarica elettrostatica”, fra 100 MΩ e 35 MΩ). Le calzature ESD non proteggono tanto la persona, quanto gli ESDS (ElectroStatic Discharge Sensitive devices), ossia le apparecchiature elettroniche sensibili alle scariche elettrostatiche, in aree di lavoro a rischio, chiamate EPA (Electrostatic Protected Areas).

  • HI – Isolamento dal calore della suola (testato a 150ºC). Quando si effettua il test, l’aumento di temperatura della parte interna della suola dopo 30 min non dev’essere superiore a 22ºC. Dopo il test la suola non deve presentare danni o usura tali da inficiare sull’uso o sulle performance della calzatura. L’isolamento non dev’essere rimovibile dalla calzatura.

  • HRO – Resistenza al contatto della suola con superfici calde (testata a 300ºC). Durante il test la gomma e le suole di polimeri non devono fondere né spaccarsi, neanche se piegate.

  • M – Protezione del metatarso, solo per le calzature a cui si riferisce la UNI EN ISO 20345. L’altezza minima residua al momento dell’impatto dev’essere ≤ 40 mm in calzature di numero 41/42. La protezione dev’essere fissata alla calzatura in modo non rimovibile. Deve essere progettata per distribuire, in caso di impatti, le sollecitazioni sulla suola, sul puntale e, in generale, su una superficie più ampia possibile.

  • WR – Impermeabilità all’acqua (per scarpe antinfortunistiche S2 e S3). L’area bagnata totale misurata all’interno della calzatura durante il test dev’essere ≤ 3cm².

  • SRA – sicurezza antiscivolo su pavimento di piastrelle di ceramica + sodio lauril solfato NaLS (coefficiente d’attrito nello scorrimento in avanti per calzature con tacco ≥ 0.28 / coefficiente d’attrito nello scorrimento in avanti per calzature basse ≥ 0.32)

  • SRB – sicurezza antiscivolo superficie d’acciaio + glicerina (coefficiente d’attrito nello scorrimento in avanti per calzature con tacco ≥ 0.13/ coefficiente d’attrito nello scorrimento in avanti per calzature con tacco basso ≥ 0.18)
  • SRC – sicurezza antiscivolo SRA + SRB
DPI anti caduta

I D.P.I. anticaduta sono tutti D.P.I. di III categoria, dati i rischi elevati derivanti dalla caduta dall’alto, e sono suddivisibili principalmente in:

Imbracature (norme di conformità EN361)
Cinture con imbracatura (norma di conformità EN358)
Cordini d’aggancio (norma di conformità EN355)
Moschettoni (norma di conformità EN12275)
Questi dispositivi, come dal D.P.R. 547/55 art.386, sono obbligatori per lavori in quota, lavori in pozzi, cisterne e simili per permettere, in caso di incidente, l’estrazione dell’infortunato nel minor tempo possibile.

Un sistema anticaduta si compone di tre elementi: un punto di ancoraggio, un’imbracatura e un collegamento tra il punto di ancoraggio e l’imbracatura (cordino).

I D.P.I. anticaduta da usare nei luoghi di lavoro sopraelevati, si possono suddividere in:

Arresto di caduta (es. lavori su coperture, strutture metalliche): il sistema in genere comprende un punto di ancoraggio, una imbracatura per il corpo, un dispositivo di collegamento con funzione di assorbimento di energia. L’operatore si può muovere facilmente su un piano (anche inclinato).
Posizionamento (es. lavori su alberi, scale e tralicci): i sistemi di posizionamento sul lavoro sono impiegati per consentire al lavoratore che opera in altezza di lavorare in una posizione statica con le mani libere e con i piedi che poggiano su un elemento naturale o artificiale. Questi sistemi non sono destinati all’arresto delle cadute.
Dispositivi di discesa e/o salvataggio: quando l’operatore abbia necessità di entrare in cisterne, botole, ecc. e può verificarsi, in caso di emergenza, la necessità di un recupero dall’alto.
Accesso con fune: quando i metodi di accesso tradizionali non sono applicabili, i sistemi di accesso su fune sospendono l’operatore sul posto di lavoro permettendogli di lavorare con le mani libere.
La normativa sui D.P.I. anticaduta prevede anche delle verifiche periodiche obbligatorie:

Secondo quanto previsto dall’Art.77 del D.Lgs.81/09 s.m.i, dall’All.1 del D.Lgs 475/92 e della norma UNI EN365, è obbligo del Datore di Lavoro sottoporre i dispositivi di protezione di terza categoria anticaduta a specifica ispezione periodica con cadenza almeno annuale (o meno in base alle indicazioni del fabbricante). Tale verifica dovrà essere condotta da persona esperta e competente in base alla definizione prevista della norma tecnica.

Anche in caso di garanzia superiore (solitamente 5, 7 o 10 anni) da parte del produttore del D.P.I., è comunque obbligo il controllo annuale da parte del datore di lavoro.

I DPI per la protezione del corpo comprende tutti i tipi di abbigliamento tecnico studiati e prodotti secondo la normativa UNI EN340 “Abbigliamento di protezione – Requisiti generali”, che ne regolamenta i requisiti fondamentali.

Per particolari esigenze lavorative (es. freddo, calore, visibilità etc.) la suddetta norma viene integrata da norme speifiche per ogni tipo di settore:

 UNI EN 470 “Abbigliamento per i lavori di saldatura e procedimenti similari”. I “Requisiti Generali” relativi all’abbigliamento di protezione forniscono le necessarie indicazioni sul contrassegno e sul costruttore, sulla taglia dell’abbigliamento e sul comportamento del materiale all’invecchiamento.
UNI EN 342 “Abbigliamento di protezione contro le temperature inferiori ai -5° C”. Utilizzato da chi opera in celle frigorifere o all’aperto in zone particolarmente fredde, l’abbigliamento “anti freddo” è realizzato in tessuto imbottito o a più strati. Per la permeabilità all’aria e la resistenza alla permeabilità del vapore acqueo sono stabilite, rispettivamente, tre e quattro livelli di prestazione.
CEN 162 N 105 “Abbigliamento di protezione contro l’azione di parti roventi, del calore radiante, di brevi contatti con fiamme libere, delle scintille, cosi’ come degli spruzzi di scorie o di metallo liquidi”. L’abbigliamento “anti fiamma” è composto da fibre minerali, sintetiche o naturali difficilmente infiammabili. Esse sono tessuti portanti, per il rivestimento superficiale riflettente con lamine di alluminio, rame, argento ed oro, i quali riflettono il calore radiante fino al 90%. Contro le sostanze liquide infiammabili vengono utilizzati tessuti con rivestimento in materiale sintetico autoestinguente, che in parte è resistente agli acidi. I requisiti dell’abbigliamento di protezione sono stabiliti mediante livelli di prestazione, rappresentati nel pittogramma con 5 numeri:
Posizione
1 propagazione limitata delle fiamme prova secondo le norme CEN/TC 162N 126 (ad es. 2)
2 calore di convezione prova secondo le norme DIN EN 367 (ad es.. 3)
3 calore radiante prova secondo le norme DIN EN 366 (ad es. 3)
5 spruzzi di metallo liquido-alluminio prova secondo le norme DIN EN 373 (ad es. 2)
6 spruzzi di metallo liquido-ferro prova secondo le norme DIN EN 373 (ad es. 1)
UNI EN 465 “Abbigliamento di protezione contro le sostanze chimiche; protezione contro sostanze chimiche liquide; requisiti di prestazione; equipaggiamento tipo 4; indumenti di protezione con congiunzioni impermeabili tra le diverse parti dell’indumento”.
UNI EN 466 “Abbigliamento di protezione contro le sostanze chimiche; protezione contro sostanze chimiche liquide (compresi gli aerosol da liquidi), requisiti di prestazione; equipaggiamento tipo 3; abbigliamento di protezione con congiunzioni impermeabili tra le diverse parti dell’indumento.”
UNI EN 467 “Abbigliamento di protezione contro le sostanze chimiche; protezione contro sostanze chimiche liquide; requisiti di prestazione; equipaggiamento tipo 5; indumenti che garantiscono una protezione contro le sostanze chimiche per parti del corpo”.
UNI EN 943 “Abbigliamento di protezione per l’uso contro le sostanze chimiche, liquide e gassose, compresi aerosol da liquidi e particelle solide; requisiti di prestazione per l’abbigliamento di protezione senza aerazione, con giunzioni impermeabili ai gas (equipaggiamento tipo 1B)”.
UNI EN 944 Abbigliamento di protezione per l’uso contro le sostanze chimiche liquide e gassose, compresi aerosol da liquidi e particelle solide; requisiti di prestazione per l’abbigliamento di protezione alimentato ad aria compressa, con giunzioni a tenuta di gas (equipaggiamento tipo 1C)
UNI EN 945 Abbigliamento di protezione per l’uso contro le sostanze chimiche liquide e gassose, compresi aerosol da liquidi e particelle solide; requisiti di prestazione per abbigliamento di protezione alimentato ad aria compressa con giunzioni non a tenuta di gas (esecuzione tipo 2)
UNI EN 946 Abbigliamento di protezione per l’uso contro le sostanze chimiche liquide e gassose, compresi aerosol da liquidi e particelle solide; requisiti di prestazione per l’abbigliamento di protezione avvolgente e non aerato con giunzioni a tenuta di gas (esecuzione tipo 1A).
DIN VDE 0689, parte 1 “Dispositivi isolanti di protezione per il capo, il viso, le mani, i piedi ed il corpo”. Questi DPI sono utilizzati per i lavori agli impianti elettrici e deve essere provato con tensione di 1000 Volt (contrassegnato).
UNI EN 510 “Abbigliamento di protezione per i luoghi di lavoro in cui può verificarsi il pericolo di rimanere impigliati in parti mobili o rotanti”. L’abbigliamento che risponde a tale normativa deve essere a un pezzo, aderente, privo di tasche esterne e superficie liscia.
UNI EN 412 “Grembiuli di protezione con l’uso di coltelli”. Questi DPI sono costruiti in tessuto metallico o in acciaio inossidabile e proteggono da lesioni da puntura e da taglio.
UNI EN 381 “Abbigliamento di protezione per gli utenti di seghe portatili a catena”. Per tali indumenti, per lo più a protezione di gambe e addome, vengono utilizzati vari strati di stoffa che, se intaccati, fuoriescono bloccando per qualche secondo la catena della sega portatile.
UNI EN 471 “Abbigliamento di segnalazione contro i pericoli della circolazione stradale”. Questi DPI si suddividono in tre classi, in base alla superficie riflettente presente in essi:
Classe 1 (minima superficie riflettente: es. bretelle)
Classe 2 (media superficie riflettente: es. gilet, pantaloni)
Classe 3 (massima superficie riflettente: es. tute, giacche)

I DPI per l’alta visibilità sono necessari in tutti quei contesti lavorativi in cui è indispensabile segnalare visivamente la presenza del lavoratore. La nuova norma di riferimento EN 20471, che sostituisce la precedente EN 471, mantiene la distinzione dei DPI in tre classi in base alla superficie riflettente presente in essi:

  • Classe 1 (minima superficie riflettente: es. bretelle)
  • Classe 2 (media superficie riflettente: es. gilet, pantaloni)
  • Classe 3 (alta superficie riflettente; il DPI deve coprire il torace e avere bande di materiale riflettente su maniche e/o gambe dei pantaloni).

Un nuovo requisito è che il materiale di fondo (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe a seconda del caso) con una larghezza minima di 50 mm. Le aperture ammissibili, per sistemi di allacciatura e cuciture, rimangono le stesse, così come l’inclinazione massima per le bande su torace e gambe (20°).